Una riflessione su appalti e qualità

Con grande soddisfazione abbiamo recepito, nella giornata di ieri, l’esito della sentenza del Consiglio di Stato che rileva la bontà delle motivazioni che avevano portato INNOVA Srl a procedere. Ottimo lavoro da parte dello studio legale AOR Avvocati che ringraziamo per la grandissima professionalità dimostrata nel condurre questa “battaglia” legale.

Si rileva, a mio avviso, un utilizzo “forzato” dell’istituto dell’avvalimento anche se esso, come ribadito dai giudici, “mira inoltre a facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici”. Nel caso di specie, però, non si era difronte a “Davide contro Golia”. INNOVA Srl è una PMI che con risorse proprie ha avuto, negli anni scorsi, la capacità e lungimiranza di investire in qualità dei propri sistemi. Probabilmente occorrerebbe meglio dettagliare modalità di applicazione di tale istituto e forse, tale sentenza, chiarisce fortunatamente che l’“avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio”. Si rende giustizia su un principio, a mio avviso, sacrosanto, ovvero chi ha investito tempo e denaro e ha riorganizzato l’azienda affinché garantisse qualità dei proprio servizi, non può vedersi penalizzato in una procedura di evidenza pubblica.

Volendo allargare il ragionamento che scaturisce dalla sentenza, non meno importante è rilevare come, nel comparto dell’igiene urbana, vi sia ancora poca sensibilità rispetto a problematiche del genere pur avendo il Ministero nel D.M. del 20 aprile 2017 (art. 3 comma 3) fissato le regole per i sistemi di misurazione dei rifiuti recitando testualmente che le “… infrastrutture informatiche … devono essere soggette a standard di sicurezza certificati.”

Peraltro negli ultimi anni – e lo sarà ancor di più nei prossimi – nelle gare di appalto di igiene urbana, la componente informatica rappresenta un aspetto imprescindibile come verificabile dalle griglie di valutazione dei punteggi tecnici, ove l’incidenza di essa ha una % che non è più trascurabile anzi diventa spesso determinante su appalti pubblici che cubano svariati milioni di euro e che gravano sulle tasche dei contribuenti.

Il ruolo poi di ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è diventato determinante in tal senso e la delibera sul metodo tariffario rifiuti (MTR-2) (delibera 363/2021/R/rif del 03.08.2021) ma soprattutto il Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) (delibera 15/2022/R/rif del 18.01.2022), sta determinando e determinerà una trasformazione nelle aziende private o pubbliche che svolgono tali servizi, e l’infrastruttura IT risulterà essenziale affinché il servizio sia svolto e rendicontato secondo standard qualitativi e quantitativi secondo i KPI che l’ente regolatorio sta fissando.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene che forse sia il caso che nelle gare di appalto si fissino delle linee guida che devono sostanzialmente affermare i principi di trasparenza e competenza, in particolare:

• nella predisposizione dei capitolati di gara, le Amministrazione Comunali dovrebbero farsi affiancare da un esperto ICT per i temi di propria competenza;
• nelle gare vanno definiti chiaramente i requisiti dei sistemi informativi nonché il rispetto di standard di qualità degli stessi;
• nelle gare dovrebbe essere sempre previsto un allegato tecnico descrittivo della soluzione ICT proposta e nelle griglie di punteggio definiti in maniera chiara i punti destinati alla soluzione ICT richiesta;
• nelle commissioni occorre che sia individuato un esperto ICT che sia dedicato esclusivamente alla valutazione di tali aspetti;
• in caso di aggiudicazione e qualora un gestore si assuma la responsabilità di cambiare il sistema proposto, è fondamentale che la DEC sia affiancata da un esperto ICT in grado di valutarne l’impatto.

È auspicabile, quindi, che le stazioni appaltanti prestino in fase di stesura di un capitolato e di valutazione molta attenzione a tale aspetti facendosi affiancare da professionalità all’altezza di valutarne l’impatto.